Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 06/06/1983 (Rv. 428770 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITÀ O NON AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - IN GENERE - SIMULAZIONE DI UN CONTRATTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - SIMULAZIONE ASSOLUTA - SIMULAZIONE RELATIVA - PROVA PER TESTIMONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITAZIONI RISPETTIVE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITÀ O NON AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - IN GENERE - SIMULAZIONE DI UN CONTRATTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - SIMULAZIONE ASSOLUTA - SIMULAZIONE RELATIVA - PROVA PER TESTIMONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITAZIONI RISPETTIVE.*
La prova per testi tra le parti della simulazione di un contratto di trasferimento immobiliare soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso (simulazione assoluta), l'accordo simulatorio, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2722 cod. civ. in quanto riconducibile tra i patti ivi previsti, avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, non rientra tra gli Atti per i quali è richiesta la Forma scritta ad substantiam o ad probationem, e quindi non può essere compreso tra gli Atti indicati dall'art. 2725 cod. civ., sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724. Nel secondo caso (simulazione relativa) invece, la prova suindicata, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di Forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento. (V 5792/81, mass n 416510; (V 6507/80, mass n 410284; (V 4189/79, mass n 400704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)