Sez. 3, Sentenza n. 9240 del 18/04/2007 (Rv. 597785 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Morte del domiciliatario e sua sostituzione - Notifica al primo difensore - In luogo diverso dal domicilio eletto - Inesistenza della notificazione - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
Il decesso del difensore domiciliatario, seguito dalla costituzione in sua vece di un nuovo difensore, determina l'inesistenza e non la nullità della notificazione dell'atto di appello eseguita presso il primo legale, ancorché l'organizzazione del professionista defunto continui a operare dopo la sua morte, se, come nella specie, la notificazione non venga effettuata nello studio comune dei due procuratori, ma in altro luogo, escludendosi anche per questo la possibilità di uno stretto collegamento con la parte, la cui costituzione in giudizio non può avere alcun effetto sanante. (Nella specie il secondo difensore risultava appaiato nel timbro del primo, ma il domicilio eletto prima, ove era stata effettuata la notifica, e quello eletto successivamente erano siti in città diverse).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)