Sez. L, Sentenza n. 9547 del 23/04/2007 (Rv. 597185 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Morte del domiciliatario - Inefficacia dell'elezione di domicilio - Notifica della sentenza presso il difensore deceduto - Inesistenza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
Il decesso del difensore domiciliatario di una parte determina, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., l'inefficacia dell'elezione di domicilio. Pertanto la notifica della sentenza al difensore deceduto, è nulla e non vale a far decorrere il termine breve di decadenza per l'impugnazione. Tale nullità-inesistenza può essere eccepita in qualsiasi stato e grado del giudizio, salvo che sulla validità della notifica si sia formata la cosa giudicata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)