Sez. 2, Sentenza n. 10320 del 28/05/2004 (Rv. 573265 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Morte del domiciliatario - Inefficacia dell' elezione di domicilio (art. 141 cod. proc. civ.)- Conseguenze - Notifica nel domicilio reale dell' intimato - Necessità - Notifica presso lo studio legale del difensore deceduto - Inesistenza della notifica - Inammissibilità dell' impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
Il decesso del difensore domiciliatario di una parte determina, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., l'inefficacia dell'elezione di domicilio e perciò gli atti devono esser notificati al domicilio reale della medesima. Pertanto la notifica dell'impugnazione ad altro avvocato dello studio del difensore deceduto, è inesistente, ed in quanto tale non sanabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.- con conseguente inammissibilità dell'impugnazione - non essendo tale persona in alcun modo collegata al destinatario della notifica e non essendo lo studio luogo in alcun modo più riferibile all'intimato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)