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Sez. L, Sentenza n. 1668 del 04/03/1996 (Rv. 496120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Assenza alla visita di controllo - Giustificato motivo - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA

Il giustificato motivo di assenza idoneo ad escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica necessariamente con lo stato di necessità o con il caso di forza maggiore, ma richiede un ragionevole impedimento, un qualsiasi apprezzabile e serio motivo consistente in situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle comprese nelle suddette fasce orarie, situazioni la cui ricorrenza - da provarsi dal lavoratore - giustifica, secondo un criterio di ragionevolezza, il sacrificio dell'interesse al controllo amministrativo in favore dell'interesse alla tutela della salute. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice, recatasi presso il proprio medico curante nelle ore di reperibilità, in conseguenza dell'insorgere di una colica biliare, sul rilievo che la lavoratrice, non avendo provato l'ora di inizio dell'episodio acuto, non aveva dimostrato l'indifferibilità dell'allontanamento dal suo domicilio proprio nelle fasce orarie di reperibilità. La S.C. ha annullato tale decisione ribadendo il principio di cui alla massima e rilevando, che una volta provata la necessità della lavoratrice di recarsi dal medico a causa dell'acuirsi della malattia, non aveva rilievo l'esatta individuazione dell'ora di inizio della stessa, dovendo invece accertarsi se la presenza di un serio motivo di giustificazione rendesse la condotta della lavoratrice, anche sotto il profilo soggettivo, non meritevole della sanzione del licenziamento). 1

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)