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Sez. U, Sentenza n. 8223 del 06/06/2002 (Rv. 555510 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversia non eccedente il valore di lire due milioni - Ricorribilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555510-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

La pronuncia secondo equità resa dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di due milioni di lire, non più soggetta ai principi regolatori della materia ed ai principi generali dell'ordinamento (art. 113, comma secondo cod. proc. civ. nella riformulazione introdotta dall'art. 21 della legge 374/1991), è sottoposta soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e delle norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, nonché delle norme processuali ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ. (principio affermato con riferimento a doglianze espresse in seno ad una controversia circa l'applicabilità della procedura di esazione di cui al R.D. 639/1910 anche al cosiddetto "canone di fognatura", le quali, integrando gli estremi della critica alla sentenza per violazione di legge, sono state ritenute esorbitanti dai limiti per i quali è ammesso il ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)