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Sez. 1, Sentenza n. 2599 del 14/04/1983 (Rv. 427472 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ - RAPPORTI PROCESSUALI - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DA PARTE DEL FALLITO, EX ART. 43 LEGGE FALLIMENTARE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427472-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ - RAPPORTI PROCESSUALI - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DA PARTE DEL FALLITO, EX ART. 43 LEGGE FALLIMENTARE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La perdita della capacità processuale da parte del fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, si verifica per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali, con esclusione soltanto di quelle riflettenti situazioni patrimoniali non incluse nel fallimento, sia perché riguardanti beni non compresi in questo, sia perché inerenti a rapporti di nessuna utilità per il fallimento (con conseguente disinteresse degli organi fallimentari), e senza, quindi, che sia ipotizzabile una legittimazione processuale del fallito nelle cause patrimoniali in cui si intenda tutelare l'integrità del suo patrimonio a favore della massa dei creditori, prima, e del fallito medesimo, poi, essendo siffatta tutela essa stessa compito specifico dell'organo fallimentare. (V 1061/78, mass n 390416; (V 464/72, mass n 356402; (V 100/70, mass n 344796).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)