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Sez. 2, Sentenza n. 6873 del 23/07/1994 (Rv. 487483 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Carattere relativo - Rilevabilità.
Stato
decisa il 1994-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487483-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

La dichiarazione di fallimento non priva in modo assoluto il fallito della capacità processuale, ma lo pone in uno stato di incapacità relativa che gli consente di agire sul piano sostanziale e processuale senza autorizzazione o sostituzione del curatore, per far valere diritti strettamente personali ovvero anche diritti patrimoniali dei quali si disinteressino gli organi del fallimento. (Nella specie, diritto di usufrutto sulla casa di abitazione attribuito ad uno dei coniugi con verbale di separazione personale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)