Sez. U, Sentenza n. 100 del 19/01/1970 (Rv. 344796 - 01)
FALLIMENTO - FALLITO - CAPACITA PROCESSUALE - RAPPORTI DI CUI IL FALLIMENTO SI DISINTEGRA - SUSSISTENZA - ALTRI RAPPORTI PATRIMONIALI - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO - FALLITO - CAPACITA PROCESSUALE - RAPPORTI DI CUI IL FALLIMENTO SI DISINTEGRA - SUSSISTENZA - ALTRI RAPPORTI PATRIMONIALI - INSUSSISTENZA.*
Il fallito conserva la sua capacita processuale non solo relativamente ai beni ed ai diritti non acquisibili alla massa fallimentare, ma anche rispetto a quei rapporti di diritto patrimoniale, che, pur essendo suscettibili di essere compresi nel fallimento, di fatto non vi rientrano, per essersi gli organi fallimentari disinteressati ad essi omettendo di agire o resistere in giudizio per la tutela dei medesimi. Nel caso, invece, in cui il fallito intenda tutelare personalmente e direttamente beni o rapporti acquisiti al fallimento, pur avendo, per essi, gli organi fallimentari dimostrato concreto interesse, agendo o resistendo in giudizio, deve ritenersi che vi sia difetto di legitimatio ad processum, prospettabile dalle parti e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, perche in detto caso la perdita della capacita processuale del fallito e assoluta, potendosi concepire la persistenza della capacita processuale la dove manchi la disponibilita del relativo diritto sostanziale. (V 2734-67, massima n 330246 83-65 2307-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)