Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 22/05/2015 Ud. (dep. 09/06/2015) Rv. 264361 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore - Invio a mezzo telefax - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Esame della richiesta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse rigettato una istanza di rinvio trasmessa soltanto il giorno precedente all'udienza ed in orario di chiusura degli uffici di cancelleria, nonostante la circostanza addotta fosse da tempo nota alla parte, reputando inoltre irrilevante il dato della conferma elettronica della spedizione del fax ricevuta dal difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)