Sez. 2, Sentenza n. 26453 del 21/05/2001 Cc. (dep. 28/06/2001) Rv. 219807 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Emissione dell'ordine di carcerazione contestualmente alla richiesta di revoca al giudice dell'esecuzione - Legittimità - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
È legittima l'emissione, da parte del P.M., dell'ordine di carcerazione contestuale all'istanza diretta al competente giudice dell'esecuzione perché provveda, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., (nella specie: per essere passata in giudicato una nuova condanna) alla revoca della sospensione condizionale della pena, attesa la natura del provvedimento di revoca puramente dichiarativa degli effetti di diritto sostanziale, i quali risalgono al momento del verificarsi della condizione che determina "ipso iure" la decadenza del beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)