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Sez. 1, Sentenza n. 5897 del 17/11/1995 Cc. (dep. 07/12/1995) Rv. 203039 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici | Revoca prevista come obbligatoria e automatica, quale conseguenza di successive condanne - Carattere meramente dichiarativo e ricognitivo della relativa pronuncia del giudice dell'esecuzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203039-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici

In tema di revoca di benefici, quando la stessa sia prevista come obbligatoria ed automatica, in conseguenza dell'intervenuta condanna per reati commessi entro un certo termine, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. dal giudice dell'esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex lege". In detta ipotesi, quindi, il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)