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Sez. 6, Sentenza n. 772 del 09/02/1996 Cc. (dep. 04/04/1996) Rv. 205051 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici | Sospensione condizionale della pena - Sussistenza di una causa di revoca del beneficio - Provvedimento del giudice dell'esecuzione quando la revoca della sospensione non è contenuta in una sentenza di condanna - Necessità - Emissione dell'ordine di carcerazione da parte del P.M. indipendentemente dal provvedimento del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205051-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici

La pena condizionalmente sospesa non può essere messa in esecuzione dal P.M. mediante ordine di carcerazione in base alla sussistenza di una causa di revoca del beneficio, ma è necessario, quando la revoca non sia stata disposta con la sentenza di condanna, un provvedimento formale del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)