Sez. 1, Sentenza n. 8670 del 17/02/2006 Cc. (dep. 13/03/2006) Rv. 233584 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Sussistenza di una causa di revoca ex lege del beneficio - Esecuzione disposta dal P.M. in mancanza del provvedimento del giudice dell'esecuzione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
In tema di esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale che deve essere adottata dal giudice dell'esecuzione ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex lege". Ne consegue che il P.M., quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che nel contempo chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad ordine di esecuzione di provvedimento di cumulo di pene concorrenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)