Sez. 2, Sentenza n. 5733 del 05/12/1978 (Rv. 395527 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
Quando la sentenza impugnata sia cassata per vizi di motivazione, la caducazione degli accertamenti e delle valutazioni compiuti nella sentenza cassata comporta nuovi accertamenti e valutazioni da parte del giudice di rinvio quale nuovo giudice del merito, sicche questi non solo puo riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio, sempreche non siano attinenti a questioni gia decise in via definitiva, ma puo anche accertarne di nuovi, ai fini di un apprezzamento complessivo in concorso con quelli gia acclarati ed in relazione alla decisione che deve sostituire quella cassata. Se, invece, la sentenza sia stata cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non e piu dato modificare la situazione di fatto posta a fondamento della sentenza di annullamento, e quindi il giudice di rinvio, tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non puo riesaminare i fatti accertati, salvo che in Sede di legittimita sia stata data alla controversia una differente impostazione giuridica, tale da rendere necessaria, ai fini della applicazione dell'enunciato principio di diritto, la soluzione di nuove questioni di fatto rilevanti per la decisione della lite. (V 3607/77, mass n 387215; (V 1482/76, mass n 380220; (V 1478/76, mass n 380210; (V 561/75, mass n 373864).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)