Sez. 3, Sentenza n. 19652 del 07/10/2005 (Rv. 584281 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Esecuzione forzata presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito - Natura - Impugnabilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Fattispecie relativa a provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione con riguardo a procedura di rendiconto introdotta a seguito di ordinanza di assegnazione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., costituendo l'ultimo atto dell'esecuzione presso terzi, poiché ha la funzione di trasferire il diritto di credito e non quella di accertare lo stesso diritto, non ha valore di titolo esecutivo, e può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., dalla stessa parte esecutata o dal terzo pignorato nelle forme e con le modalità previste dal codice di rito. (Nella specie, la S.C., affermando l'enunciato principio, ha rilevato che, nel caso esaminato, a fronte di un'istanza formalmente avanzata dal terzo pignorato, diretta a conoscere se e in quali limiti persisteva il debito di una sua dipendente, il giudice dell'esecuzione aveva introdotto la procedura di rendiconto ai sensi degli artt. 593 e 263 cod. proc. civ., ma, anziché limitare l'esame agli atti compiuti dal custode, aveva assunto un provvedimento che avrebbe potuto adottare solo a seguito di un regolare giudizio di cognizione in ordine all'accertamento del credito dell'esecutante e all'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza dal terzo pignorato, onde, essendo stato legittimamente proposto ricorso ex art. 111 Cost. avverso tale provvedimento, lo stesso era da annullare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 593, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)