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Sez. 2, Sentenza n. 45341 del 04/11/2015 Cc. (dep. 13/11/2015) Rv. 264872 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Misure cautelari reali - Procedimento di riesame - Presentazione negli uffici di cui all'art. 582 cod. proc. pen. - Possibilità - Conseguenze - Ricezione dell'impugnazione nella cancelleria del tribunale competente oltre il termine di cui all'art. 324 cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264872-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE

In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)