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Sez. 3, Sentenza n. 12209 del 03/02/2016 Cc. (dep. 22/03/2016) Rv. 266375 - 01

MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Misure cautelari reali - Istanza di riesame - Forme - Presentazione nella cancelleria di giudice incompetente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2016-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266375-01

MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 324 cod. proc. pen. ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, a voler ritenere legittimo il deposito presso la cancelleria di altro Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma secondo, e 582 cod. proc. pen., si darebbe luogo ad una "interpretatio abrogans" della disciplina specifica disposta dall'art. 324, comma primo, cod. proc. pen. quanto alle modalità del deposito della richiesta di riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)