Sez. 3, Sentenza n. 5076 del 06/06/1997 (Rv. 504996 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo al danneggiato - Sua natura di debito di valuta - Ritardo nel relativo adempimento - Conseguente responsabilità dell'assicuratore oltre i limiti del massimale - Configurabilità - Previa rituale richiesta dell'interessato - Necessità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE
Nella disciplina del'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, occorre distinguere l'obbligazione risarcitoria "ex delicto" gravante sul danneggiante, che dà luogo a debito di valore rivalutabile anche di ufficio, dalla obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, che ha - invece - natura pecuniaria. Il colposo ritardo nell'adempimento di quest'ultima obbligazione, per l'ingiustificato superamento dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 genera l'accessoria e coordinata obbligazione dell'assicuratore di prestazione degli interessi e del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. anche oltre i limiti del massimale. Ne consegue che il giudice non può in nessun caso rivalutare il debito dell'assicuratore e non può pronunciare condanna dello stesso al risarcimento del danno da mora oltre il limite del massimale, ove manchi la specifica domanda del danneggiato, o essa sia tardivamente proposta in grado di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 969 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)