Sez. L, Sentenza n. 3749 del 19/06/1982 (Rv. 421706 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERTA FISSA FORFETTIZZATA - NATURA RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE - COMPUTABILITÀ NELL'INDENNITÀ D'ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERTA FISSA FORFETTIZZATA - NATURA RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE - COMPUTABILITÀ NELL'INDENNITÀ D'ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*
La cosiddetta trasferta fissa forfettizzata prevista per i dipendenti dell'e.N.E.L. costituisce - per come è disciplinata dai contratti collettivi dell'11 aprile 1963 e del 30 aprile 1974 nonché dai verbali sindacali del 3 maggio e dell'11 settembre 1963 e del 31 ottobre e del 16 novembre 1966 - un'indennità mensile avente funzione di forfettario rimborso spese (non corrisposto nei periodi - come, ad esempio, durante le ferie - in cui difettano le trasferte), in alternativa, secondo le circostanze e le preferenze del lavoratore, all'equivalente sistema (cosiddetta trasferta libera) del rimborso, di volta in volta, delle spese di vitto e alloggio sostenute nelle singole trasferte. Ne consegue che l'erogazione suddetta, in quanto prevista a titolo di rimborso di spese effettuate dal dipendente nell'interesse del datore di lavoro, è priva di carattere retributivo e, come tale, non può essere considerata ai fini del computo dell'indennità di anzianità. (V 4200/80, mass n 408076).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)