Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 04/12/2013 Cc. (dep. 17/03/2014) Rv. 259421 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione al tribunale di atti a pena di inefficacia dell'ordinanza - Interrogatorio di garanzia - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'interrogatorio di garanzia reso dopo l'esecuzione di una misura cautelare coercitiva non rientra tra gli atti di cui deve essere disposta la trasmissione al tribunale del riesame a pena della perdita di efficacia della misura cautelare emessa all'esito della procedura di convalida.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)