diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 50061 del 01/12/2015 Cc. (dep. 21/12/2015) Rv. 265968 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione al tribunale della libertà di atti a pena di inefficacia dell'ordinanza - Interrogatorio reso all'udienza di convalida dell'arresto - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265968-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'interrogatorio reso all'udienza di convalida dell'arresto, in esito alla quale è disposta una misura cautelare coercitiva nei confronti dell'indagato, non rientra tra gli atti da trasmettere al tribunale della libertà a pena della perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa, in quanto esso ha natura di mezzo di difesa assunto dal G.I.P. alla presenza del difensore, il quale pertanto ha la concreta possibilità di produrlo nella fase di riesame. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. riguarda gli atti compiuti d'iniziativa dal pubblico ministero nell'ambito della sua attività investigativa, in quanto normalmente non conoscibili dalla difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)