Sez. 2, Sentenza n. 9952 del 04/03/2005 Cc. (dep. 11/03/2005) Rv. 231127 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Invio atti al Tribunale del riesame - Indagini difensive - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento
La sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. si applica esclusivamente nei casi in cui il P.M. abbia omesso di trasmettere al tribunale del riesame atti favorevoli all'indagato da lui non conosciuti nè conoscibili e pertanto non è applicabile nel caso di mancata trasmissione della documentazione relativa alle investigazioni difensive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)