diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 25985 del 03/05/2007 Cc. (dep. 05/07/2007) Rv. 237157 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione al tribunale di atti a pena di inefficacia dell'ordinanza - Interrogatorio di garanzia - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237157-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle ordinanze applicative di misure coercitive, l'obbligo di trasmissione al tribunale, a pena d'inefficacia dell'ordinanza, degli atti posti a fondamento della richieste e di quelli sopravvenuti e favorevoli alla persona sottoposta alle indagini non riguarda quegli atti, come l'interrogatorio di garanzia, già a conoscenza della difesa e di cui, quindi, essa può rendere edotto il tribunale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)