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Sez. 1, Sentenza n. 2936 del 04/04/1997 (Rv. 503495 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revoca di pagamento di somma di denaro - Conseguente restituzione - Funzione risarcitoria - Conseguenze - Debito di valore - Configurabilità - Rivalutazione monetaria - Computabilità - Compenso del danno per il ritardo - Interessi sulla somma rivalutata - Spettanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503495-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

L'obbligazione restitutoria conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare ha la natura di debito di valore anche quando suo oggetto sia il pagamento di una somma di denaro, in considerazione della funzione indennitaria dell'azione, tendente ad elidere le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori, e della qualificabilità dell'obbligazione restitutoria come obbligazione nascente da fatto illecito, il cui elemento oggettivo è la sottrazione di beni della massa e quello soggettivo la consapevolezza di violare le regole della "par condicio creditorum". Ne consegue l'assoggettamento del debito restitutorio alla rivalutazione monetaria, al fine di assicurare la corrispondenza tra valore sottratto e valore restituito, mentre la computabilità degli interessi legali sulla somma rivalutata deriva dalla necessità di compensare specificamente il danno da ritardo. (Nella specie non è stata idoneamente sottoposta alla S.C. la questione della decorrenza degli interessi).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)