diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 690 del 24/01/1998 (Rv. 512033 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte del fallito - Vittorioso esperimento dell'azione revocatoria - Conseguente obbligo di restituzione alla massa fallimentare - Natura giuridica - Debito di valore - Configurabilità - Esclusione - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguente obbligo di restituzione del "tantundem" oltre interessi al saggio legale salva prova del maggior danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512033-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di fallimento, il negozio che costituisce la fonte dell'atto revocabile (nella specie, un contratto di fornitura ed il conseguente atto di pagamento della relativa obbligazione pecuniaria) è dotato di causa lecita ed è idoneo a determinare la produzione di effetti del tutto legittimi, così come del pari legittimo, nell'ipotesi di cui all'art. 67, comma secondo, legge fall., deve astrattamente considerarsi l'atto del pagamento di un corrispettivo al momento in cui esso sia posto in essere, la successiva declaratoria della sua inefficacia essendo una conseguenza (solo eventuale) dell'esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore. La pronuncia sulla inefficacia del pagamento eseguito dall'imprenditore prima del fallimento nel cosiddetto periodo sospetto riguarda, pertanto, un atto giuridico lecito avente ad oggetto una somma liquida di denaro, alla cui natura di credito di valuta, per la massa fallimentare, è correlato il solo obbligo (di natura non risarcitoria) di restituzione, da parte dell'originario creditore del fallito, del "tantundem" e degli interessi al saggio legale, salva prova del diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., commisurato alla perdita patrimoniale subita ed alla necessità di compensare il danno prodotto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)