Sez. 1, Sentenza n. 3651 del 08/04/1998 (Rv. 514379 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Accoglimento - Obbligazione avente ad oggetto l'equivalente del bene - Natura del debito - Debito di valore - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione avente ad oggetto l'equivalente pecuniario del bene ha natura di debito di valore, attualizzabile al momento della decisione con il meccanismo della rivalutazione monetaria, mentre ad esso non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 1224 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)