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Sez. L, Sentenza n. 5150 del 23/05/1998 (Rv. 515745 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Termine per il deposito della memoria contenente l'appello incidentale - Inosservanza - Conseguenze - Decadenza dell'impugnazione - Contrasto dell'art.436 cod. proc. civ. con gli art. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515745-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

Ai fini della tempestività dell'appello incidentale è necessario che il deposito della memoria contenente detto gravame sia eseguito almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione essendo sanzionata con la decadenza l'inosservanza di tale termine, senza che rilevi in contrario l'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera del destinatario dell'impugnazione; la suesposta interpretazione dell'art. 436 cod. civ. non è sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., atteso che la perentorietà del termine non determina alcuna compressione del diritto di difesa dell'appellante incidentale, trovando una sua giustificazione nella necessità di salvaguardia dei diritti di difesa dell'appellante principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)