Sez. L, Sentenza n. 3075 del 15/03/1993 (Rv. 481407 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Incidentale | Tempestività - Condizioni - Deposito successivo o precedente alla notificazione della memoria - Irrilevanza - Deposito di memoria priva di relata della notifica - Influenza - Esclusione - Limite.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Incidentale
Ai fini della tempestività della proposizione dell'appello incidentale, è necessario, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., che sia il deposito della memoria contenente detto gravame sia la sua notifica siano eseguiti entro il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, non rilevando (ove sia rispettato tale termine) che il deposito segua o preceda la notifica e che la memoria (tempestiva) depositata non contenga la relata della notifica, purché la prova della tempestività della medesima sia fornita prima della discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)