Sez. 1, Ordinanza n. 8748 del 07/05/2004 (Rv. 572738 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Separazione personale - Litispendenza internazionale - Sospensione del processo - Sospensione necessaria - Istanza di regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di litispendenza internazionale ed in applicazione dell'art. 11, par. 2, del Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1347 - il quale stabilisce che, "qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito" - avverso il provvedimento di sospensione adottato dal giudice italiano successivamente adito, da annoverarsi tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., è proponibile non il regolamento di giurisdizione, ma il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1347 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)