Sez. 2, Sentenza n. 7674 del 18/12/1986 (Rv. 449669 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTE NON INTERPOSTA - ADESIONE ALLO ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - PROVA DELLO ACCORDO SIMULATORIO NON AVENTE AD OGGETTO LA PARTECIPAZIONE DEL TERZO - ININFLUENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTE NON INTERPOSTA - ADESIONE ALLO ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - PROVA DELLO ACCORDO SIMULATORIO NON AVENTE AD OGGETTO LA PARTECIPAZIONE DEL TERZO - ININFLUENZA.*
Nell'interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente nel senso che questi dia la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta fra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente. È pertanto ininfluente la prova dell'accordo simulatorio ove essa non abbia ad oggetto la partecipazione, contestuale o successiva, del terzo all'accordo medesimo. (Conf 366/86, mass n 443977, sulla prima parte; (Conf 4485/78, mass n 394158, sulla prima parte; (Conf 2485/76, mass n 381278, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)