Sez. 2, Sentenza n. 366 del 20/01/1986 (Rv. 443977 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTE NON INTERPOSTA - ADESIONE ALLO ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTE NON INTERPOSTA - ADESIONE ALLO ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ.*
Poiché la simulazione per interposizione fittizia ha come indispensabile presupposto l'accordo simulatorio fra i tre soggetti contraente apparente, contraente effettivo e controparte, occorre che anche quest'ultima, oltre ad essere informata dell'intesa raggiunta fra interponente ed interposto, dia ad essa la propria consapevole adesione, per cui il negozio si conclude con la Costituzione di un vincolo contrattuale dal quale il prestanome resta in sostanza escluso. (V 5789/82, mass n 423535; (V 3318/73, mass n 367213; (V 3544/71, mass n 355208; (V 3016/69, mass n 342913; (Conf 2485/76, mass n 381278, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)