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Sez. 5, Sentenza n. 10990 del 31/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 207064 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza di proscioglimento - Impugnazione agli effetti della responsabilità civile - Ammissibilità - Inammissibilità dell'impugnazione del Pm - Irrilevanza - Valutazione delle contestazioni nei limiti dell'impugnazione della parte civile - Legittimità - Condanna al risarcimento dei danni - Possibilità - Condanna al pagamento delle spese processuali della parte civile - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207064-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

In tema di impugnazione la parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione nei limiti previsti dall'art. 576 cod. proc. pen. e la eventuale inammissibilità dell'impugnazione del PM (nel caso di specie perché tardiva) avverso una sentenza di proscioglimento non è di ostacolo all'esame delle contestazioni da parte del giudice dell'impugnazione, sia pure ai soli fini di ravvisare se vi sia stata responsabilità civile degli imputati e, all'esito del giudizio, può essere legittimamente disposto il risarcimento dei danni e la condanna degli imputati alla rifusine delle spese di parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)