Sez. 4, Sentenza n. 11016 del 31/05/1994 Ud. (dep. 03/11/1994) Rv. 200388 - 01
Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Parte civile | Principio dell'immanenza della costituzione di parte civile - Sentenze di primo o di secondo grado sfavorevoli alla parte civile - Potere della stessa di proporre proprie impugnazioni o di affidarsi agli eventuali gravami del P.M. - Fattispecie.
Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Parte civile
Per il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, fino a quando è in corso il procedimento penale, la parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle fasi successive alla prima e può ricorrere contro la sentenza di appello anche quando da essa non sia stata impugnata la pronuncia di primo grado o non sia stata proposta impugnazione ammissibile. Ed infatti, se l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale fino alla sentenza irrevocabile, nessuna limitazione difensiva può incontrare il costituito il quale contro le pronunce a lei sfavorevoli di primo o di secondo grado può attivarsi con proprie impugnazioni o affidarsi, in appello ed in cassazione, o solo in appello od ancor solo in cassazione, agli eventuali gravami del P.M., con diritto, comunque, anche nella seconda evenienza, di partecipare e parlare. (Nella fattispecie, l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato dal delitto di omicidio colposo con sentenza appellata dal P.M. e non dalla parte civile, confermata dai giudici di secondo grado. La decisione della corte di appello è stata impugnata anche dalla parte civile con ricorso per cassazione riconosciuto ammissibile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)