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Sez. 4, Sentenza n. 18548 del 24/01/2005 Ud. (dep. 18/05/2005) Rv. 231535 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Equipe chirurgica - Attività svolta dagli altri medici - Valutazione - Obbligo del sanitario.
Stato
decisa il 2005-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231535-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e più in generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)