Sez. 2, Sentenza n. 23818 del 21/12/2012 (Rv. 624665 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE | Vendita di immobile costruito in violazione dei limiti legali della proprietà - Garanzia del compratore per evizione totale o parziale, ovvero "ex" art. 1489 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE
In tema di compravendita, qualora l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa del proprietario del fondo confinante, diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, alla garanzia per evizione, ai sensi degli artt. 1483 e 1484 cod. civ., ovvero alla garanzia prevista dall'art. 1489 cod. civ., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi, in tutto o in parte, la perdita della cosa venduta (nella specie, a seguito della totale o parziale demolizione dell'edificio costruito a distanza illegale), ovvero discenda soltanto una restrizione del godimento del bene, il quale resti, però, integro nella sua identità strutturale; con la conseguenza che il corrispondente diritto del compratore resta soggetto ai relativi termini di prescrizione, decorrenti non dalla conclusione del contratto, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva sull'evizione o sulla sussistenza della minore garanzia della cosa venduta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)