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Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 06/12/1984 (Rv. 437979 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE TOTALE - COSA GRAVATA DA ONERI DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - IMMOBILE COSTRUITO IN VIOLAZIONE DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - VENDITA - CONFIGURABILITÀ DI EVIZIONE PARZIALE, O TOTALE, O DI COSA GRAVATA DA DIRITTI DI TERZI - RISPETTIVE CONDIZIONI - CONSEGUENZE AI FINI DEL DECORSO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437979-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE TOTALE - COSA GRAVATA DA ONERI DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - IMMOBILE COSTRUITO IN VIOLAZIONE DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - VENDITA - CONFIGURABILITÀ DI EVIZIONE PARZIALE, O TOTALE, O DI COSA GRAVATA DA DIRITTI DI TERZI - RISPETTIVE CONDIZIONI - CONSEGUENZE AI FINI DEL DECORSO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE.*

Quando l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa del proprietario del fondo confinante diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, nel paradigma dell'evizione (art. 1483, 1484 cod. civ.), ovvero in quello della garanzia prevista dall'art. 1489 cod. civ., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi in tutto o in parte la perdita della cosa venduta (totale o parziale demolizione dello edificio costruito a distanza illegale), ovvero consegua soltanto una restrizione del godimento della cosa medesima la quale resti, però, integra nella sua identità strutturale. Con la conseguenza che il corrispondente diritto del compratore resta soggetto ai correlativi termini di prescrizione con decorso non dalla conclusione del contratto bensì dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva sull'evizione o sulla sussistenza della minore garanzia del bene venduto. (Conf 1346/77, mass n 385056; (Conf 3504/75, mass n 377679; (Conf 2947/75, mass n 377019; (Conf 3196/73, mass n 367017; (Conf 1240/70, mass n 346899).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)