Sez. 1, Sentenza n. 40045 del 24/05/2023 Cc. (dep. 03/10/2023) Rv. 285054 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Sentenza delle Sezioni Unite "Commisso" - Mutamento giurisprudenziale favorevole - Insussistenza - Giudicato esecutivo - Preclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., la decisione delle Sezioni Unite "Commisso", in punto di spazio detentivo minimo, non costituisce mutamento giurisprudenziale favorevole, idoneo a superare la preclusione determinata dalla definitività del provvedimento esecutivo, in quanto recepisce i criteri elaborati, in precedenza, dalla prevalente giurisprudenza in materia.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)