Sez. 2, Sentenza n. 3443 del 08/04/1987 (Rv. 452452 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE O ECCEZIONE RICONVENZIONALE - NOZIONE RISPETTIVA - FATTISPECIE (FACOLTÀ DI RECESSO EX ART. 1386 COD. CIV. FATTA VALERE IN SECONDO GRADO DAL PROMITTENTE VENDITORE CONVENUTO EX ART. 2932 COD. CIV.).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE O ECCEZIONE RICONVENZIONALE - NOZIONE RISPETTIVA - FATTISPECIE (FACOLTÀ DI RECESSO EX ART. 1386 COD. CIV. FATTA VALERE IN SECONDO GRADO DAL PROMITTENTE VENDITORE CONVENUTO EX ART. 2932 COD. CIV.).*
L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., e l'eccezione riconvenzionale, la quale può, invece, essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consiste nel fatto che con la prima di esse si chiede al giudice un provvedimento positivo sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda da lui avanzata, mentre con la seconda, pur venendo ampliato il tema della causa, non viene richiesto al giudice alcun provvedimento, ma si tende solo a paralizzare la domanda dell'attore. (nella specie, alla stregua del surriportato principio, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello che aveva qualificato eccezione riconvenzionale, ammissibile in secondo grado, quella con cui il promittente venditore, convenuto ex art. 2932 cod. civ., aveva fatto valere la facoltà di recesso dal contratto, desunta dalla pattuizione di una "caparra penitenziale", per ottenere il rigetto della domanda di pronunzia di sentenza costitutiva, e aveva chiesto che fosse dichiarato il suo Obbligo, ex art. 1386 cod. civ., di restituire alla controparte il doppio della caparra ricevuta). (V 3843/83, mass n 428767; (Conf 2506/86, mass n 445605; (Conf 1545/81, mass n 412208; (Conf 246/81, mass n 410656; (Conf 4043/79, mass n 400535).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)