Sez. L, Sentenza n. 16065 del 17/08/2004 (Rv. 575800 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso generale delle spese forfettarie ai sensi dell'art. 15 d.m. 31 ottobre 1985 - Espressa richiesta - NecessitĂ .
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Il rimborso forfettario sulle spese generali, in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, spettante all'avvocato ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 31 ottobre 1985, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del legale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)