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Sez. L, Sentenza n. 16065 del 17/08/2004 (Rv. 575800 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso generale delle spese forfettarie ai sensi dell'art. 15 d.m. 31 ottobre 1985 - Espressa richiesta - NecessitĂ .
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575800-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il rimborso forfettario sulle spese generali, in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, spettante all'avvocato ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 31 ottobre 1985, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)