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Sez. 3, Sentenza n. 9348 del 27/06/2002 (Rv. 555390 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso forfettario dovuto all'avvocato ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense - Liquidazione d'ufficio - Esclusione - Domanda del legale - NecessitĂ .
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555390-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il rimborso forfettario sulle spese generali, in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, spettante all'avvocato ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 31 ottobre 1985, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del legale.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)