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Sez. 2, Sentenza n. 8238 del 03/04/2007 (Rv. 596495 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI | Rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari ai sensi dell'articolo 11 dell'annesso "F" del d.m. 24 novembre 1990 n.392, nella specie applicabile - Espressa richiesta - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596495-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI

In tema di onorari e indennità spettanti agli avvocati in sede stragiudiziale, il rimborso cosiddetto "forfettario" delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti di procuratore a norma dell'articolo 11 dell'annesso "F" della tariffa professionale di cui al d.m. 24 novembre 1990 n.392 (nella specie applicabile), è un credito che consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicchè spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)