Sez. 3, Sentenza n. 14786 del 02/08/2004 (Rv. 575892 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Cosiddetta "locazione finanziaria" - Scelta, da parte dell' "utilizzatore", sia del bene, sia del fornitore, nonché previsione di consegna diretta del bene all'"utilizzatore" - Obbligazioni del concedente - Limiti - Conseguenze.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di locazione finanziaria, qualora l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il "fornitore" consegnerà il bene direttamente all' utilizzatore, l'acquisto, ad opera del concedente, è effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, il quale non assume - pertanto- neppure indirettamente l'obbligo della consegna, né rimane tenuto alla garanzia per evizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1223, Legge 14/07/1993 num. 259 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)