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Sez. 3, Sentenza n. 6412 del 30/06/1998 (Rv. 516831 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Cosiddetta "locazione finanziaria " - Nel caso di scelta, da parte dell' "utilizzatore", sia del bene, sia del fornitore, nonché di previsione di consegna diretta del bene all'"utilizzatore" - Obbligazioni del concedente - Limiti - Conseguenze - Nel caso di apposita clausola di esonero del concedente da responsabilità per inadempimento del fornitore.
Stato
decisa il 1998-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516831-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazione finanziaria, qualora l'"utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il "fornitore" consegnerà il bene direttamente all' utilizzatore, l'operazione si svolge nel senso per cui rapporto in cui l'acquisto, ad opera del concedente, va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume - pertanto- neppure indirettamente l'obbligo della consegna, né garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione. Da ciò consegue che un'eventuale esplicita clausola - inserita nel contratto di leasing - di esonero del concedente da responsabilità per inadempimento del fornitore (ivi compresa quella per mancata consegna) non presenti tecnicamente la funzione di determinare e convenire un esonero da responsabilità, e quindi non si presti alla applicazione della disciplina di cui all'art. 1229 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)