Sez. 3, Sentenza n. 20592 del 29/09/2007 (Rv. 599406 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO | Leasing finanziario - Richiesta di pagamento dei canoni da parte del concedente - Eccezione dell'utilizzatore ex art. 1463 cod. civ. della mancata consegna dei beni da parte del fornitore - Clausola di esonero della responsabilità del concedente per la mancata consegna dei beni - Validità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO
Nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato l'eccezione di inadempimento dell'obbligazione di consegna, formulabile ex art. 1463 cod. civ. da parte dell'utilizzatore, non è preclusa dalla previsione di una clausola che pone a carico di questi il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)