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Sez. 2, Ordinanza n. 6895 del 06/05/2003 (Rv. 562695 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI | Proroga - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562695-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI

Ai sensi dell'art. 154 cod. proc. civ., i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch'essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga - sia per l'effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l'attività che ne consegue- è subordinata, in conformità a quanto disposto dall'art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ., a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa. Diversamente, non solo si violerebbero i richiamati principi, ma, contrariamente alla volontà del legislatore, si lascerebbe la parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del procedimento e, una volta posto in essere l'atto richiesto per l'impedimento di una decadenza, libera di procrastinare il tempo stabilito dalla legge per il determinarsi della immutabilità della situazione regolata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)