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Sez. 3, Sentenza n. 2071 del 23/02/1995 (Rv. 490666 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione - Provvedimento di modifica Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione - Mezzi.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490666-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

L'ordinanza con cui il giudice della esecuzione modifica una precedente ordinanza di assegnazione, nel procedimento di espropriazione presso terzi, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)