Sez. 3, Sentenza n. 20138 del 18/10/2005 (Rv. 585233 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza del diritto di critica - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a presunta diffamazione di magistrato.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. (Nella specie, il ricorrente, Procuratore della Repubblica presso un tribunale, lamentava l'offensività dell'espressione, riferita alla sua attività professionale, <non ha affondato il bisturi nella piaga della corruzione>; la Corte d'Appello aveva escluso che tale infelice espressione ne compromettesse il prestigio professionale, non essendo compito del magistrato lottare un male sociale, ma soltanto valutare, nel rispetto delle norme sulla competenza e sulla diversità dei ruoli, se un determinato fatto portato a sua conoscenza ledesse l'ordinamento giuridico. La S.C., in applicazione dei principi sopra riportati, ha confermato la sentenza di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)