Sez. 3, Sentenza n. 20139 del 18/10/2005 (Rv. 585238 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza del diritto di critica - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Fattispecie relativa a diffamazione di magistrati inquirenti.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. (Nella specie, relativa a diffamazione in danno di alcuni magistrati inquirenti, oggetto di notizie tali da ingenerare nel lettore un giudizio di disvalore, facendoli apparire come politicamente condizionati, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rilevato la falsità evidente dei fatti affermati e il carattere tra il sarcastico ed il grottesco del linguaggio usato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)