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Sez. 3, Sentenza n. 3284 del 15/02/2006 (Rv. 586841 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Risarcimento del danno - Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza del diritto di critica - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586841-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall'interesse pubblico, dalla rispondenza a verità dei fatti esposti e dalla continenza formale), con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate negli articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni esperita dalla società editrice di un quotidiano nei confronti della casa editrice e del direttore di altro periodico in ragione della pubblicazione su di questo di articoli ritenuti lesivi della dignità e dell'immagine del proprio giornale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)